Sentenza 479/1987 (ECLI:IT:COST:1987:479)
Massima numero 3711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3709  3710  3712


Titolo
SENT. 479/87 C. INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE - NORMATIVA - CAMPO DI APPLICAZIONE - SOCI DI SOCIETA' DI FATTO - EQUIPARATI A LAVORATORI SUBORDINATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio della personalita' della responsabilita' penale (art. 27, comma primo, Cost,) e' pienamente rispettato dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto la responsabilita' penale dei soci di fatto, lungi dal dipendere da un evento estraneo alla loro volonta', e' collegata alla mancata adozione, da parte degli stessi, delle misure antinfortunistiche; misure, che tutti i soci di fatto sono tenuti ad adottare o a far adottare in ragione dei poteri di organizzazione e di gestione ad essi spettanti e dei correlati doveri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27 Cost. - degli artt. 3, lett. a) e 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto equiparano, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci delle societa' di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente responsabilita', in caso di mancata adozione delle misure di prevenzione, degli altri soci come datori di lavoro).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte