Sentenza 480/1987 (ECLI:IT:COST:1987:480)
Massima numero 3713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3714


Titolo
SENT. 480/87 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI DELL'EDILIZIA - SOSPENSIONE DAL LAVORO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - TERMINE - LICENZIAMENTO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori dell'edilizia, sospesi dal lavoro - pur complementare all'altro previsto (dalla Legge n. 427 del 1975), per ipotesi di brevi sospensioni dal lavoro ma destinati a risolversi favorevolmente - e' stato istituito in presenza della probabilita' di una cessazione dell'attivita' aziendale, presumibilmente legata ad una congiuntura sfavorevole del settore, ponendosi l'onere del differimento - per il periodo di tre mesi - della relativa decisione (del datore di lavoro) a carico degli enti erogatori del trattamento di disoccupazione. Di guisa che la posizione del lavoratore sospeso, cui si applica il trattamento speciale di disoccupazione, e' certamente piu' favorevole rispetto a quella derivante dal licenziamento immediato (trattamento identico nella misura e nella durata, ma con decorrenza anticipata al momento della sospensione) e agevola l'avverarsi della possibilita' che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui; ma, per contro, la situazione del lavoratore sospeso, licenziato entro il periodo massimo (di mesi tre) di durata del trattamento, non e' comparabile a quella del lavoratore licenziato oltre il suddetto termine, la asserita miglior condizione di quest'ultimo non essendo riferibile ad una discriminazione derivante dalla norma denunciata, bensi' alla operativita' di diversi istituti e principi, quale la responsabilita' del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, secondo e terzo comma, Legge 6 agosto 1975, n. 427).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte