Sentenza 480/1987 (ECLI:IT:COST:1987:480)
Massima numero 3714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3713


Titolo
SENT. 480/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI DELL'EDILIZIA - SOSPENSIONE DAL LAVORO - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dell'edilizia non contraddice le finalita' dell'art. 4 Cost., poiche', ai fini della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione, il ragionevole timore, indotto dalla messa in stato di sospensione, che la cessazione del rapporto di lavoro intervenga entro un termine ravvicinato, ben puo' assimilarsi alla acquisita certezza della cessazione del rapporto con l'intervenuto licenziamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 4 Cost. - dell'art. 11, secondo e terzo comma, L. 6 agosto 1975, n. 427).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte