Ordinanza 482/1987 (ECLI:IT:COST:1987:482)
Massima numero 3792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 482/87. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - REDDITO DOMINICALE E AGRARIO DEI TERRENI - APPLICAZIONE DI TARIFFE D'ESTIMO - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e` irragionevole che il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalita` e secondo un'antica tradizione di politica tributaria - abbia disposto, per la determinazione della base imponibile, l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, siccome criterio realistico, adatto a semplificare i procedimenti di accertamento nonche` a prevenire un notevole contenzioso; restando, comunque, esclusi dal reddito agrario i proventi di quelle attivita` che sono invece produttive di reddito di impresa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 2, n. 15 L. 9 ottobre 1971, n. 825; 24, 28, 29, 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 41, comma terzo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte