Ordinanza 485/1987 (ECLI:IT:COST:1987:485)
Massima numero 3862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3861


Titolo
ORD. 485/87 B. SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA DI) - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - PRESENTAZIONE - TERMINE - DATA DELLA SPEDIZIONE A MEZZO POSTA OVVERO DELL'ARRIVO E DELLA PRESENTAZIONE DIRETTA AGLI UFFICI - OMESSA EQUIPARAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami, offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni; ne` e` dato, percio`, individuare un principio generale, a fronte di altre normative che non prevedono l'invocata equiparazione della data della spedizione a mezzo posta a quella dell'arrivo o della presentazione diretta all'ufficio competente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nella parte in cui, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta a quella di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio). - cfr. S. n. 121/1985; O.n. 342/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte