Ordinanza 488/1987 (ECLI:IT:COST:1987:488)
Massima numero 3865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 488/87. PROFESSIONI - INGEGNERE E ARCHITETTO - MANDATO DI CATTURA - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - SOSPENSIONE FINO ALLA REVOCA DEL MANDATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L' atto che risulti carente di forza di legge sia dalla sua intitolazione e dal modo in cui venga definito dalla legge di cui e` attuazione ("regolamento"), sia dalla procedura seguita per la sua adozione (con l'acquisito parere del Consiglio di Stato), a norma dell'art. 134 Cost. non e` suscettibile di essere sindacato in sede di giudizio di costituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo e 4, comma primo, Cost. - dell'art. 46, comma primo, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui impone la sospensione dall'esercizio della professione di ingegnere e architetto fino alla revoca del mandato di cattura).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte