Sentenza 39/2021 (ECLI:IT:COST:2021:39)
Massima numero 43650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 16/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43645  43646  43653


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro - Qualifica di norma di interpretazione autentica della disposizione relativa ai criteri di applicazione dell'imposta - Conseguente efficacia retroattiva - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista. La legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020, n. 108 del 2019, n. 73 del 2017, n. 103 del 2013 e n. 402 del 1993).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 1084

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte