Ordinanza 490/1987 (ECLI:IT:COST:1987:490)
Massima numero 3858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3859  3860


Titolo
ORD. 490/87 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - TARDIVA DICHIARAZIONE CON VERSAMENTO DELLA IMPOSTA - SANZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La dichiarazione del sostituto d'imposta, assicurando all'Erario la quota trattenuta al sostituito,ha altresi` funzione di controllo in ordine alle fonti di reddito e alle dichiarazioni che costui, a sua volta, e` obbligato a rendere; di guisa che acquista rilievo sostanziale, non gia` formale, qualsiasi omissione o infedelta` della prescritta dichiarazione che renda impossibile o intralci gravemente la suddetta attivita` di controllo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta una sanzione piu` severa di quella prevista per gli altri soggetti passivi, per l'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta). - cfr. S.n. 128/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte