Ordinanza 492/1987 (ECLI:IT:COST:1987:492)
Massima numero 3716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 492/87. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - STAMPATI PER LA COMPILAZIONE DI RICEVUTE FISCALI - OMESSA ANNOTAZIONE - SANZIONE PENALE - RINVIO IMPLICITO AI DECRETI MINISTERIALI CONCERNENTI L'OBBLIGO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il rispetto del principio di legalita` dei reati e delle pene esige che nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, perche` il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi; requisiti presenti nella norma che descrive con sufficiente precisione il comportamento omissivo illecito - attesa la "ratio" di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale - e che riserva all'autorita` amministrativa le sole prescrizioni di dettaglio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost. - dell'art. 3, comma secondo, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui sanziona penalmente la omessa annotazione degli stampati per la compilazione di ricevute fiscali, rinviando, per la definizione del relativo obbligo, ai decreti ministeriali che lo contemplano). - v. S.nn. 26/1966; 168/1971; 58/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte