Ordinanza 493/1987 (ECLI:IT:COST:1987:493)
Massima numero 3717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 493/87. ELEZIONI - ELEZIONI CONTESTUALI POLITICHE E AMMINISTRATIVE - LISTE ELETTORALI - VIDIMAZIONE - OBBLIGO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' presupposto erroneo della sollevata questione quello che attribuisce alla norma denunciata portata abrogatrice delle disposizioni previgenti (e, in particolare, dell'art. 53 d.p.r. n. 570/1960); non e`, percio`, venuto mai meno l'obbligo della vidimazione delle liste elettorali, che permane comunque, sia che si tratti di consultazioni amministrative e politiche separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, lett.c, D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 1976. n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo - ex art. 53, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle vidimazioni delle liste elettorali nel solo caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative). - cfr. S.n. 129/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte