Ordinanza 495/1987 (ECLI:IT:COST:1987:495)
Massima numero 3719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 495/87. AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESANTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il decreto presidenziale - emanato ai sensi dell'art. 43, comma primo, ultima parte del r.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 successivamente modificato - e` manifestamente atto privo di forza di legge,e addirittura carente dei requisiti distintivi specifici del decreto legislativo delegato (quale il riferimento nel preambolo a deleghe legislative ex art. 76 Cost.); come tale si sottrae, pertanto, al sindacato di costituzionalita`, a norma dell'art. 134 Cost..(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, che reca conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte