Sentenza 39/2021 (ECLI:IT:COST:2021:39)
Massima numero 43653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 16/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro - Qualifica di norma di interpretazione autentica della disposizione relativa ai criteri di applicazione dell'imposta - Conseguente efficacia retroattiva - Denunciata lesione del diritto di difesa, violazione del principio di equilibrio di bilancio e della riserva di giurisdizione - Genericità e assertività delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta di registro - Qualifica di norma di interpretazione autentica della disposizione relativa ai criteri di applicazione dell'imposta - Conseguente efficacia retroattiva - Denunciata lesione del diritto di difesa, violazione del principio di equilibrio di bilancio e della riserva di giurisdizione - Genericità e assertività delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista. Le censure sono generiche, meramente assertive o finanche ipotetiche.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista. Le censure sono generiche, meramente assertive o finanche ipotetiche.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 1084
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte