Sentenza 39/2021 (ECLI:IT:COST:2021:39)
Massima numero 43653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 16/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43645  43646  43650


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro - Qualifica di norma di interpretazione autentica della disposizione relativa ai criteri di applicazione dell'imposta - Conseguente efficacia retroattiva - Denunciata lesione del diritto di difesa, violazione del principio di equilibrio di bilancio e della riserva di giurisdizione - Genericità e assertività delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista. Le censure sono generiche, meramente assertive o finanche ipotetiche.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 1084

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte