Ordinanza 498/1987 (ECLI:IT:COST:1987:498)
Massima numero 3795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3796


Titolo
ORD. 498/87 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI DA GUERRA - CRITERI DI QUALIFICAZIONE - POTENZIALITA' DI OFFESA DELL'ARMA - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, la classificazione di un'arma va operata non in astratto, ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo, sicche` spetta al giudice penale la possibilita' di sindacare la natura dell'arma da guerra.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 il quale, nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, impedisce al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialita` di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti gia` in dotazione di truppe nazionali od estere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte