Ordinanza 499/1987 (ECLI:IT:COST:1987:499)
Massima numero 3797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 499/87. MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA DEL QUESTORE - TERMINE MASSIMO DI DURATA - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Mentre le misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio etc. sono per loro natura temporanee in virtu` dell'effetto riduttivo delle liberta` individuali, la diffida, in quanto ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento, spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa a seguito di cambiamento di condotta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore). - v. S. n. 23/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte