Ordinanza 500/1987 (ECLI:IT:COST:1987:500)
Massima numero 3800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3799


Titolo
ORD. 500/87 B. PROVINCIA DI TRENTO - ALBERGHI - AFFITTACAMERE - ATTIVITA' NON ACCOMPAGNATE DALLA CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO - INAPPLICABILITA' DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAGLI ARTT. 108 E 109 DEL T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'omesso riferimento nell'ordinanza di rimessione degli accertamenti e delle conseguenti risultanze processuali, necessarie ai fini della determinazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non consente il controllo sulla rilevanza della questione sollevata la quale, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, n. 6, della legge provinciale di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 nella parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza quelle attivita` che, ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte