Ordinanza 503/1987 (ECLI:IT:COST:1987:503)
Massima numero 3804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
25/11/1987; Decisione del
25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3805
Titolo
ORD. 503/87 A. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO - POTERE PREFETTIZIO - MANCANZA DI INSTAURAZIONE DI ALCUN CONTRADDITTORIO CON L'INTERESSATO MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 503/87 A. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO - POTERE PREFETTIZIO - MANCANZA DI INSTAURAZIONE DI ALCUN CONTRADDITTORIO CON L'INTERESSATO MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte