Ordinanza 504/1987 (ECLI:IT:COST:1987:504)
Massima numero 3798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 504/87. SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - EFFICACIA PROBATORIA DELL'ATTO PUBBLICO FINO A QUERELA DI FALSO (ART. 2700 COD. CIV.) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'onere di impugnare per querela di falso l'atto pubblico di cui si intenda negare la veridicita`, in quanto previsto a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attivita` dei pubblici ufficiali, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti, quali il buon andamento della p.a., senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato, non essendo a questi precluso il ricorso ai normali mezzi di prova attraverso l'apposito procedimento di querela. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui consente che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria ex art. 2700 cod. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte