Ordinanza 506/1987 (ECLI:IT:COST:1987:506)
Massima numero 3875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 506/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'inammissibilita` della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce di per se` violazione dell'art. 24 Cost., il quale non esclude che le modalita` dell'esercizio del diritto di difesa possano essere dal legislatore, nella sua discrezionalita`, diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 35, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739). - cfr. S.nn. 128/1972; 49/1979, 9/1982 e 63/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte