Ordinanza 507/1987 (ECLI:IT:COST:1987:507)
Massima numero 3876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 507/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE - AMBITO - MANCATA PREDETERMINAZIONE NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE CATASTALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 507/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE - AMBITO - MANCATA PREDETERMINAZIONE NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE CATASTALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La pretesa esclusione delle controversie in materia di imposte catastali dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie non puo` dar luogo ad una questione di costituzionalita`, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 10, commi primo e secondo, n. 14, L. 9 ottobre 1971 n. 825, e 1, commi secondo e terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - assumendo la mancata indicazione, nella legge di delega, delle controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e l'esclusione da tale ambito di quelle relative alle imposte catastali).
La pretesa esclusione delle controversie in materia di imposte catastali dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie non puo` dar luogo ad una questione di costituzionalita`, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 10, commi primo e secondo, n. 14, L. 9 ottobre 1971 n. 825, e 1, commi secondo e terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - assumendo la mancata indicazione, nella legge di delega, delle controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e l'esclusione da tale ambito di quelle relative alle imposte catastali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte