Ordinanza 508/1987 (ECLI:IT:COST:1987:508)
Massima numero 3889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 508/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - NULLITA' - RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 508/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - ACCERTAMENTO - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO (CONCORDATO TRIBUTARIO) - NULLITA' - RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - TERMINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il termine di 60 giorni entro cui il contribuente puo` proporre ricorso alle Commissioni tributarie per declaratoria di nullita` dell'atto di adesione all'accertamento, deve ritenersi congruo ai fini dell'esercizio del diritto, e non irragionevole in relazione al piu` ampio termine concesso - per le peculiari sue esigenze organizzative e funzionali - all'Amministrazione finanziaria; ne` puo` ritenersi illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost. - l'inserimento di siffatta previsione nel T.U. n. 645 del 1958, trattandosi di norma di contenuto corrispondente a quella di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, della L. 5 gennaio 1956 n. 1, recante (art. 63) la delega all'emanazione del suddetto testo unico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., e relativa all'art. 34, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede termini diversi per il contribuente e per l'Amministrazione ai fini della proposizione del ricorso).
Il termine di 60 giorni entro cui il contribuente puo` proporre ricorso alle Commissioni tributarie per declaratoria di nullita` dell'atto di adesione all'accertamento, deve ritenersi congruo ai fini dell'esercizio del diritto, e non irragionevole in relazione al piu` ampio termine concesso - per le peculiari sue esigenze organizzative e funzionali - all'Amministrazione finanziaria; ne` puo` ritenersi illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost. - l'inserimento di siffatta previsione nel T.U. n. 645 del 1958, trattandosi di norma di contenuto corrispondente a quella di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, della L. 5 gennaio 1956 n. 1, recante (art. 63) la delega all'emanazione del suddetto testo unico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., e relativa all'art. 34, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede termini diversi per il contribuente e per l'Amministrazione ai fini della proposizione del ricorso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte