Sentenza 41/2021 (ECLI:IT:COST:2021:41)
Massima numero 43659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/01/2021; Decisione del
25/01/2021
Deposito del 17/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Deposito di atto denominato "intervento/opinioni" - Sua qualificazione quale opinione degli amici curiae - Tardività del deposito - Inammissibilità dell'opinione.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Deposito di atto denominato "intervento/opinioni" - Sua qualificazione quale opinione degli amici curiae - Tardività del deposito - Inammissibilità dell'opinione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va considerato in via preliminare l'atto, denominato «intervento/opinioni», con il quale, in prossimità dell'udienza pubblica, alcuni giudici ausiliari d'appello hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate. Esso costituisce non già un atto di intervento, che comunque sarebbe inammissibile sotto plurimi profili, bensì un'opinione riconducibile alla figura degli amici curiae. Come tale, l'opinione è parimenti inammissibile in quanto, in disparte ogni altra ragione, è tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, a tal fine previsto dall'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va considerato in via preliminare l'atto, denominato «intervento/opinioni», con il quale, in prossimità dell'udienza pubblica, alcuni giudici ausiliari d'appello hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate. Esso costituisce non già un atto di intervento, che comunque sarebbe inammissibile sotto plurimi profili, bensì un'opinione riconducibile alla figura degli amici curiae. Come tale, l'opinione è parimenti inammissibile in quanto, in disparte ogni altra ragione, è tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, a tal fine previsto dall'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 62
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 63
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 64
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 65
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 66
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 67
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 68
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 69
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 70
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 71
co.
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 72
co.
legge
09/08/2013
n. 98
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 4 ter
co. 1