Sentenza 13/2026 (ECLI:IT:COST:2026:13)
Massima numero 47295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  21/10/2026;  Decisione del  21/10/2026
Deposito del 03/02/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47292  47293  47294  47296  47297  47299  47300  47302


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza, a pena di inammissibilità, con la delibera a ricorrere - Ratio - Natura politica dell'atto di impugnazione - Possibilità, per l'Avvocatura, di integrare i motivi di ricorso - Condizioni - Indicazione, anche implicita, dei parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana avverso norme statali sulla costruzione e sull'esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili). (Classif. 113002).

Testo

Nei giudizi in via principale, è richiesta la necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, in ragione della natura politica della scelta di presentare il gravame, con la conseguente inammissibilità delle censure concernenti parametri non evocati nella prima. (Precedenti: S. 163/2023 - mass. 45691).

Allorché la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione evochi, anche implicitamente, un parametro, la difesa tecnica può integrare parzialmente l’individuazione dei motivi di censura, nel senso corrispondente all’impugnazione proposta. (Precedenti: S. 50/2023 - mass. 45427; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 232/2017 - mass. 41701).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. n, statuto spec., dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del d.lgs. n. 190 del 2024, nella parte in cui recano una disciplina statale sostanziale e procedimentale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Mostrando un evidente disallineamento tra la delibera e il contenuto del ricorso, in nessuna parte della prima si accenna alla violazione delle norme attributive della potestà legislativa esclusiva alla Regione siciliana nelle materie «tutela del paesaggio» e «conservazione delle antichità», previste dal parametro statutario evocato).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/11/2024  n. 190  art. 9  co. 1

decreto legislativo  25/11/2024  n. 190  art. 9  co. 2

decreto legislativo  25/11/2024  n. 190  art. 9  co. 13

decreto legislativo  25/11/2024  n. 190  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte