Sentenza 92/2026 (ECLI:IT:COST:2026:92)
Massima numero 47506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47505  47507


Titolo
Processo civile - Competenza e giurisdizione - Finalità delle disposizioni processuali (in particolare: quelle che individuano il giudice competente) - Rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e migliore qualità della decisione di merito - Conflitto di competenza d'ufficio - Limitazione alla violazione dei criteri per materia o per territorio inderogabile - Ratio - Esigenze di economia processuale - Conseguente lesione del principio del giudice naturale - Esclusione. (Classif. 197005).

Testo

Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile e, in particolare, vi si ispira la disciplina che all’individuazione del giudice competente – vòlta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall’altro lato, l’idoneità, nella valutazione del legislatore, a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa. (Precedente: S. 77/2007).

Il sistema delineato dall’art. 45 cod. proc. civ. risponde a una scelta organizzativa del legislatore, il quale, in ossequio a ragionevoli criteri di economia processuale, ha ritenuto di limitare la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerna la competenza per materia o quella territoriale inderogabile, senza che ciò implichi violazione del principio del giudice naturale, in quanto la preclusione al riesame di ufficio da parte del giudice della riassunzione consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in applicazione di specifiche regole di diritto e suscettibile di impugnazione per l’eventuale violazione delle medesime. (Precedente: O. 361/1989 - mass. 13493).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte