Pronunce della Corte costituzionale – Autorimessione – Condizioni – Applicazione della nuova disciplina nel giudizio costituzionale, rapporto di presupposizione, particolare urgenza ovvero necessità di evitare l’applicazione di norme incostituzionali. (Classif. 204002).
La Corte costituzionale può rimettere dinanzi a sé stessa questioni di legittimità costituzionale in presenza di una serie di condizioni, quali: i) il fatto che una nuova disciplina, intervenuta sulla materia regolata dalla disposizione censurata in pendenza del giudizio costituzionale, debba essere applicata in quest’ultimo; ii) la sussistenza di un rapporto di presupposizione fra la stessa e quella dedotta dal giudice a quo, tale per cui l’intervento solo su quest’ultima non consentirebbe comunque di rimuovere il vulnus; iii) l’esistenza dei presupposti di particolare urgenza; iv) l’esigenza di evitare che la Corte costituzionale – il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi – sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali. (Precedenti: O. 35/2024 - mass. 46045; O. 94/2022; O. 18/2021 - mass. 43561; O. 73/1965 - mass. 2442; O. 22/1960 - mass. 1015)