Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Ambito della materia - Istituzione di servizi di assistenza psicologica - Possibilità consentita alle regioni nel rispetto dei titoli abilitativi delle professioni, la cui disciplina è riservata esclusivamente allo Stato (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici). (Classif. 217018).
Spetta alle regioni, nell’esercizio della propria sfera di competenza nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute, istituire servizi di assistenza psicologica, il cui esercizio sia riservato ai professionisti a ciò abilitati in forza della normativa statale. (Precedente: S. 241/2021 - mass. 44340).
È riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, mentre è attribuita alle regioni l’adozione della normativa di dettaglio concernente eventuali profili organizzativi delle professioni che hanno un collegamento con la realtà regionale. (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 98/2013 - mass. 37084; S. 138/2009 - mass. 33383; S. 93/2008 - mass. 32254; S. 40/2006 - mass. 30134; S. 424/2005 - mass. 29955).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni» – della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, destinandovi psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di psiconcologi. La legge regionale impugnata non definisce una nuova figura professionale, ma si limita a introdurre, nell’esercizio della propria competenza nella materia «tutela della salute», un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici, individuando i professionisti da preporre a tale servizio nelle figure professionali abilitate alla psicoterapia dalla legge statale secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 3 della legge n. 56 del 1989, espressamente richiamato. Inconferente è invece l’art. 52 del d.P.R. n. 483 del 1997, indicato quale norma interposta, che stabilisce i requisiti di ammissione concorsuale presso il SSN. La legge regionale, del resto, non istituisce alcun nuovo albo professionale né una inedita scuola di specializzazione. Il servizio di psiconcologia poi è previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2019 senza alcun ricorso a nuove figure professionali e anche il piano oncologico nazionale 2023-2027 fa riferimento alla figura dello psiconcologo).