Ordinanza 102/2026 (ECLI:IT:COST:2026:102)
Massima numero 47547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  08/06/2026;  Decisione del  08/06/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47546  47548  47549


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento della Confederazione degli Italiani nel mondo, nel giudizio avente ad oggetto la novella del 2025 alla legge n. 91 del 1992 sul riconoscimento della cittadinanza italiana). (Classif. 111002).

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).

(Nel caso di specie: è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Campobasso, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica – dell’art. 3-bis, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv. La richiesta di intervento, depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedenti all’entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026, già dichiarata inammissibile in altri giudizi incidentali, lo è anche in quello in esame per le medesime ragioni, in quanto la Confederazione è titolare di un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative). (Precedenti: S. 63/2026; O. 69/2026).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4  3