Ordinanza 512/1987 (ECLI:IT:COST:1987:512)
Massima numero 3869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 512/87. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' - FURTO AGGRAVATO - CIRCOSTANZE DI REATO - ATTENUANTE EX ART. 62, N. 4 COD.PEN. - FATTI COMMESSI DOPO IL 6 APRILE 1970 E PRIMA DELLA RIFORMA DEL D.L. 11 APRILE 1974, N.99 (CONV. IN L. 7 GIUGNO 1974, N.220) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 512/87. AMNISTIA E INDULTO - INAPPLICABILITA' - FURTO AGGRAVATO - CIRCOSTANZE DI REATO - ATTENUANTE EX ART. 62, N. 4 COD.PEN. - FATTI COMMESSI DOPO IL 6 APRILE 1970 E PRIMA DELLA RIFORMA DEL D.L. 11 APRILE 1974, N.99 (CONV. IN L. 7 GIUGNO 1974, N.220) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di amnistia ed indulto l'epoca del commesso reato non e` elemento trascurabile, perche`, anzi, in relazione ad esso si determina la differenza fra reati cui e` applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne restano esclusi. Stante la discrezionalita` della sua fissazione, non puo` presumersi l'errore del legislatore soltanto per una precedente diversa regolamentazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3 lett. d) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, relativamente all'esclusione dell'amnistia per i delitti di furto duplicemente aggravato e attenuati dalla circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma introdotta con D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220).
In tema di amnistia ed indulto l'epoca del commesso reato non e` elemento trascurabile, perche`, anzi, in relazione ad esso si determina la differenza fra reati cui e` applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne restano esclusi. Stante la discrezionalita` della sua fissazione, non puo` presumersi l'errore del legislatore soltanto per una precedente diversa regolamentazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3 lett. d) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, relativamente all'esclusione dell'amnistia per i delitti di furto duplicemente aggravato e attenuati dalla circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma introdotta con D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in L. 7 giugno 1974, n. 220).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte