Ordinanza 513/1987 (ECLI:IT:COST:1987:513)
Massima numero 3870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 513/87. AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI E SPESE - RICHIESTA ANCHE ALLE PARTI AVVERSE - IPOTESI DI GIUDIZIO DEFINITO CON TRANSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le precedenti pronunce di rigetto di questione di legittimita` costituzionale esimono dal riesame di identiche questioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 68 r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui prevede che, in caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore puo` chiedere il pagamento per onorari e spese anche alle parti avverse; questione dichiarata non fondata con S.nn. 132/1974 e 272/1987).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte