Ordinanza 515/1987 (ECLI:IT:COST:1987:515)
Massima numero 3872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 515/87. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE - CASSE MARITTIME - GESTIONE PREVIDENZIALE - PROPRIETA' - BENI IMMOBILI - VINCOLO DI DESTINAZIONE - GRATUITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 515/87. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE - CASSE MARITTIME - GESTIONE PREVIDENZIALE - PROPRIETA' - BENI IMMOBILI - VINCOLO DI DESTINAZIONE - GRATUITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione che si concreta nella interpretazione delle norme denunciate va rimessa al giudice di merito in quanto a questi compete la scelta, fra piu` interpretazioni possibili, di quella conforme a Costituzione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 1, comma quarto, D.L. 7 novembre 1981, n. 632, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1981, n. 767, nella parte in cui vincola per la destinazione in uso, all'assistenza sanitaria al personale navigante, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime).
La questione che si concreta nella interpretazione delle norme denunciate va rimessa al giudice di merito in quanto a questi compete la scelta, fra piu` interpretazioni possibili, di quella conforme a Costituzione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 1, comma quarto, D.L. 7 novembre 1981, n. 632, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1981, n. 767, nella parte in cui vincola per la destinazione in uso, all'assistenza sanitaria al personale navigante, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte