Ordinanza 516/1987 (ECLI:IT:COST:1987:516)
Massima numero 3873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 516/87. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - ORDINE DEL SINDACO - RICOVERO DELL'INFERMO DI MENTE - OBBLIGO DI PRESCRIZIONE DELLA DURATA MINIMA DEL TRATTAMENTO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 516/87. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - ORDINE DEL SINDACO - RICOVERO DELL'INFERMO DI MENTE - OBBLIGO DI PRESCRIZIONE DELLA DURATA MINIMA DEL TRATTAMENTO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esigenza di assicurare all'infermo di mente - nel rispetto dell'art. 32 Cost. - un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessita` terapeutiche e` pienamente soddisfatta dalla norma che stabilisce la procedura per l'ulteriore prolungamento, oltre il settimo giorno, del disposto trattamento sanitario. Inoltre non e` idoneo termine di comparazione, ai fini del giudizio ex art. 3 Cost., il ricovero di soggetti affetti da altre infermita` non sottoposti, in base al certificato di ricovero, a un periodo minimo di cura obbligatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - degli artt. 2 e 3 L. 13 maggio 1978, n. 180, in quanto non impongono al sindaco di prescrivere, nell'ordine di ricovero di infermi di mente, un minimo periodo di cura conseguenziale).
L'esigenza di assicurare all'infermo di mente - nel rispetto dell'art. 32 Cost. - un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessita` terapeutiche e` pienamente soddisfatta dalla norma che stabilisce la procedura per l'ulteriore prolungamento, oltre il settimo giorno, del disposto trattamento sanitario. Inoltre non e` idoneo termine di comparazione, ai fini del giudizio ex art. 3 Cost., il ricovero di soggetti affetti da altre infermita` non sottoposti, in base al certificato di ricovero, a un periodo minimo di cura obbligatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - degli artt. 2 e 3 L. 13 maggio 1978, n. 180, in quanto non impongono al sindaco di prescrivere, nell'ordine di ricovero di infermi di mente, un minimo periodo di cura conseguenziale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte