Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 B. SPORT - INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ASSOLUTA CARENZA E CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 517/87 B. SPORT - INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ASSOLUTA CARENZA E CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'onere di motivazione del ricorso che promuove la questione di legittimita` costituzionale in via principale trova giustificazione - oltreche` nel rinvio operato dall'art. 22, L. n. 87 del 1953, al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, applicabile per la parte (art. 6, n.3) che interessa - nell'esigenza di documentare il presupposto dell'impugnazione nonche` di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita`; pertanto, l'assoluta carenza di motivazione, al pari dell'eventuale sua obiettiva contraddittorieta`, comporta di per se` un vizio formale di validita`, che rende inammissibile la questione cosi` proposta. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'intera L. 6 marzo 1987 n. 65, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 2; 3, comma terzo; 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione).
L'onere di motivazione del ricorso che promuove la questione di legittimita` costituzionale in via principale trova giustificazione - oltreche` nel rinvio operato dall'art. 22, L. n. 87 del 1953, al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, applicabile per la parte (art. 6, n.3) che interessa - nell'esigenza di documentare il presupposto dell'impugnazione nonche` di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita`; pertanto, l'assoluta carenza di motivazione, al pari dell'eventuale sua obiettiva contraddittorieta`, comporta di per se` un vizio formale di validita`, che rende inammissibile la questione cosi` proposta. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'intera L. 6 marzo 1987 n. 65, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 2; 3, comma terzo; 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte