Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3877  3878  3880  3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888


Titolo
SENT. 517/87 C. SPORT - INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La programmazione, l'adozione ed il finanziamento degli interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi, necessari per rendere possibile lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, esorbitano dalla sfera di attribuzioni propria delle Regioni, in quanto attivita` ricomprese nell'organizzazione dei campionati, la cui disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse nazionale nonche` ad obblighi internazionali gravanti sullo Stato, ed in particolare sul Governo e sul CONI. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale promosse dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e relative all'art. 1, comma terzo, nonche` agli artt. 1, comma sesto; 2, comma primo, lett.a, e comma 2-bis; e 2-bis, comma quarto, della L. 6 marzo 1987, n. 65).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte