Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3877  3878  3879  3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888


Titolo
SENT. 517/87 D. SALUTE ED EDUCAZIONE - ATTUAZIONE - RISERVA STATALE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE (ANCHE) DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELL'AMBITO DELLE MATERIE AD ESSE ATTRIBUITE - LIMITI.

Testo
L'attuazione e la cura dei valori costituzionali della salute e dell'educazione non sono riservate soltanto allo Stato, essendo del pari legittimate a provvedervi le Regioni e le Province autonome, sia pur nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino a tal fine rilevanti, e sempreche` non ne derivi un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte