Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 D. SALUTE ED EDUCAZIONE - ATTUAZIONE - RISERVA STATALE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE (ANCHE) DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELL'AMBITO DELLE MATERIE AD ESSE ATTRIBUITE - LIMITI.
SENT. 517/87 D. SALUTE ED EDUCAZIONE - ATTUAZIONE - RISERVA STATALE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE (ANCHE) DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NELL'AMBITO DELLE MATERIE AD ESSE ATTRIBUITE - LIMITI.
Testo
L'attuazione e la cura dei valori costituzionali della salute e dell'educazione non sono riservate soltanto allo Stato, essendo del pari legittimate a provvedervi le Regioni e le Province autonome, sia pur nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino a tal fine rilevanti, e sempreche` non ne derivi un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.
L'attuazione e la cura dei valori costituzionali della salute e dell'educazione non sono riservate soltanto allo Stato, essendo del pari legittimate a provvedervi le Regioni e le Province autonome, sia pur nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino a tal fine rilevanti, e sempreche` non ne derivi un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte