Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 E. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CAMPIONATI DELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE E SU QUELLI DESTINATI A PROMUOVERE L'ESERCIZIO DELLO SPORT - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
SENT. 517/87 E. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI DESTINATI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CAMPIONATI DELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE E SU QUELLI DESTINATI A PROMUOVERE L'ESERCIZIO DELLO SPORT - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
Testo
Nelle Province di Trento e di Bolzano, la programmazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive e su quelli destinati a promuovere l'esercizio dello sport (art. 1, comma primo, lettere b) e c), L. n. 65 del 1987), rientrano nella competenza legislativa concorrente provinciale, estesa a tutte le attivita` sportive, agonistiche o meno, con i relativi impianti, ad eccezione di quelle agonistiche di carattere programmato disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale, riservate invece allo Stato, tramite il CONI (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 del 1975); pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, commi quarto e quinto, L. 6 marzo 1987 n. 65 (ove si attribuisce al Ministro per il turismo e lo spettacolo la programmazione degli interventi di cui sopra), per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto, come interpretato ex artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 cit.; nonche` il successivo art. 2, comma primo, lett. b), e comma primo-ter, (disponente finanziamenti statali in ordine ai medesimi interventi), per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto.
Nelle Province di Trento e di Bolzano, la programmazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive e su quelli destinati a promuovere l'esercizio dello sport (art. 1, comma primo, lettere b) e c), L. n. 65 del 1987), rientrano nella competenza legislativa concorrente provinciale, estesa a tutte le attivita` sportive, agonistiche o meno, con i relativi impianti, ad eccezione di quelle agonistiche di carattere programmato disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale, riservate invece allo Stato, tramite il CONI (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 del 1975); pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, commi quarto e quinto, L. 6 marzo 1987 n. 65 (ove si attribuisce al Ministro per il turismo e lo spettacolo la programmazione degli interventi di cui sopra), per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto, come interpretato ex artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 cit.; nonche` il successivo art. 2, comma primo, lett. b), e comma primo-ter, (disponente finanziamenti statali in ordine ai medesimi interventi), per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte