Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 H. SPORT - INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE RELATIVA AGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 1, LETT. C), L. N. 65 DEL 1987.
SENT. 517/87 H. SPORT - INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE RELATIVA AGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 1, LETT. C), L. N. 65 DEL 1987.
Testo
La programmazione, l'adozione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva" (art. 1, comma primo, lett. c, L. 6 marzo 1987 n. 65), in quanto relativi ad attivita` sportive "non agonistiche" (e, cioe`, svolte per svago o per sviluppare la forza e l'efficienza fisica), rientrano nella competenza legislativa e finanziaria delle Regioni ordinarie, ai sensi degli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 del 1977; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 117 e, rispettivamente, 119 Cost. (in relazione agli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 cit.) - l'art. 1, commi quarto e quinto, e l'art. 2, comma primo, lett. b, e comma primo-ter, della L. 6 marzo 1987 n. 65, nella parte in cui si riferiscono (attribuendone allo Stato la programmazione e il finanziamento in forma di mutui e contributi ai comuni) agli interventi previsti dal precitato art. 1, comma primo, lett. c), della stessa legge.
La programmazione, l'adozione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva" (art. 1, comma primo, lett. c, L. 6 marzo 1987 n. 65), in quanto relativi ad attivita` sportive "non agonistiche" (e, cioe`, svolte per svago o per sviluppare la forza e l'efficienza fisica), rientrano nella competenza legislativa e finanziaria delle Regioni ordinarie, ai sensi degli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 del 1977; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 117 e, rispettivamente, 119 Cost. (in relazione agli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 cit.) - l'art. 1, commi quarto e quinto, e l'art. 2, comma primo, lett. b, e comma primo-ter, della L. 6 marzo 1987 n. 65, nella parte in cui si riferiscono (attribuendone allo Stato la programmazione e il finanziamento in forma di mutui e contributi ai comuni) agli interventi previsti dal precitato art. 1, comma primo, lett. c), della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109