Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 I. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE - CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, L. N. 1295 DEL 1957 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 517/87 I. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE - CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, L. N. 1295 DEL 1957 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La concessione e il relativo stanziamento, da parte dello Stato, di un contributo in conto capitale ai soggetti di cui all'art. 3, L. n. 1295 del 1957 per favorire l'attuazione degli interventi su impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva non agonistica, violano l'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56, comma secondo, lett. b), e 109, del d.P.R. n. 616 del 1977 - e, per quanto si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli artt. 78 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, trattandosi di erogazioni di spesa in settori di competenza regionale o provinciale; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri su citati - l'art. 2, comma secondo, L. 6 marzo 1987 n. 65.
La concessione e il relativo stanziamento, da parte dello Stato, di un contributo in conto capitale ai soggetti di cui all'art. 3, L. n. 1295 del 1957 per favorire l'attuazione degli interventi su impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva non agonistica, violano l'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56, comma secondo, lett. b), e 109, del d.P.R. n. 616 del 1977 - e, per quanto si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli artt. 78 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, trattandosi di erogazioni di spesa in settori di competenza regionale o provinciale; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri su citati - l'art. 2, comma secondo, L. 6 marzo 1987 n. 65.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
co. 2 lett.b
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109