Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3877  3878  3879  3880  3881  3882  3883  3884  3886  3887  3888


Titolo
SENT. 517/87 I. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE - CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, L. N. 1295 DEL 1957 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La concessione e il relativo stanziamento, da parte dello Stato, di un contributo in conto capitale ai soggetti di cui all'art. 3, L. n. 1295 del 1957 per favorire l'attuazione degli interventi su impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva non agonistica, violano l'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56, comma secondo, lett. b), e 109, del d.P.R. n. 616 del 1977 - e, per quanto si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli artt. 78 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, trattandosi di erogazioni di spesa in settori di competenza regionale o provinciale; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri su citati - l'art. 2, comma secondo, L. 6 marzo 1987 n. 65.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 56    co. 2  lett.b

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 109