Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 517/87 L. SPORT - REALIZZAZIONE DI GRANDI STRUTTURE SPORTIVE - POSSIBILITA' PER I COMUNI E GLI ALTRI ENTI INTERESSATI DI ACCEDERE DIRETTAMENTE AL F.I.O. (FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 517/87 L. SPORT - REALIZZAZIONE DI GRANDI STRUTTURE SPORTIVE - POSSIBILITA' PER I COMUNI E GLI ALTRI ENTI INTERESSATI DI ACCEDERE DIRETTAMENTE AL F.I.O. (FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che la disposizione (art. 21, L. finanziaria 26 aprile 1983 n. 130) che limitava l'accesso al "Fondo investimento e occupazione" soltanto ai Ministeri e alle Regioni non era sorretta da una specifica esigenza di ordine costituzionale, non puo` essere ritenuta costituzionalmente illegittima la successiva disposizione di legge statale (art. 2, comma sesto, L. 6 marzo 1987 n. 65) che riconosce ai comuni e agli altri enti interessati alla realizzazione di grandi strutture sportive la possibilita` di accedere direttamente al Fondo anziche` per il tramite delle Regioni o delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma sesto, L. n. 65 cit., promossa dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 - ed agli artt. 8, nn. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - V. O. di correzione n. 688/1988.
Posto che la disposizione (art. 21, L. finanziaria 26 aprile 1983 n. 130) che limitava l'accesso al "Fondo investimento e occupazione" soltanto ai Ministeri e alle Regioni non era sorretta da una specifica esigenza di ordine costituzionale, non puo` essere ritenuta costituzionalmente illegittima la successiva disposizione di legge statale (art. 2, comma sesto, L. 6 marzo 1987 n. 65) che riconosce ai comuni e agli altri enti interessati alla realizzazione di grandi strutture sportive la possibilita` di accedere direttamente al Fondo anziche` per il tramite delle Regioni o delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma sesto, L. n. 65 cit., promossa dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 - ed agli artt. 8, nn. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - V. O. di correzione n. 688/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109