Sentenza 517/1987 (ECLI:IT:COST:1987:517)
Massima numero 3888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3877  3878  3879  3880  3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887


Titolo
SENT. 517/87 N. SPORT - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE SULL'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il richiamo operato dall'art. 2-bis, comma secondo, della L. 6 marzo 1987 n. 65, alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. n. 1 del 1978 - sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche - non mira a rendere nuovamente applicabile detta legge statale in sostituzione di quelle successivamente emanate dalle Regioni nella corrispondente materia di propria competenza, ma suppone che ciascuna Regione possa applicare la propria legge, ove questa sia stata adottata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2-bis, comma secondo, della L. n. 65 cit., promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - cfr. S. n. 214/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte