Sentenza 518/1987 (ECLI:IT:COST:1987:518)
Massima numero 3892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 518/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO - SUPPLENTI CON NOMINA ANNUALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MANCATO RICONOSCIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il servizio prestato in favore di una anziche` di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato non puo` costituire sufficiente elemento di distinzione per giustificare la diversita` di trattamento dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, con riguardo all'indennita` di cessazione dal servizio, prevista dall'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, la quale tientra per la natura retributiva e la concorrente funzione previdenziale nel complessivo trattamento economico spettante ai dipendenti statali non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio. Il mancato riconoscimento, agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale, del diritto a percepire l'indennita` di fine rapporto, rappresenta, pertanto, un trattamento discriminatorio, privo di ogni razionale giustificazione per tale categoria di pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo, ed e`, conseguentemente, illegittimo - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - l'art. 18 del d.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 nella parte in cui nega ai medesimi dipendenti il diritto a percepire tale indennita`. - cfr. S.nn. 65/1977; 40/1973. V., altresi`, S.nn. 156/1973; 236/1974; 208/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte