Sentenza 520/1987 (ECLI:IT:COST:1987:520)
Massima numero 3808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3809
Titolo
SENT. 520/87 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - OMESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 520/87 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - OMESSA PREVISIONE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita` della condotta cosi` come si presenta nella realta` e la cui definizione e` affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 28, l. 25 novembre 1962, n. 1684, e 20,L. 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto non prevedono la natura permanente dei reati consistenti in violazioni delle prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche).
La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita` della condotta cosi` come si presenta nella realta` e la cui definizione e` affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 28, l. 25 novembre 1962, n. 1684, e 20,L. 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto non prevedono la natura permanente dei reati consistenti in violazioni delle prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte