Sentenza 41/2021 (ECLI:IT:COST:2021:41)
Massima numero 43661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/01/2021;  Decisione del  25/01/2021
Deposito del 17/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43659  43660  43662


Titolo
Ordinamento giudiziario - Giudici onorari - Conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d'appello (c.d. giudici ausiliari) - Applicazione della riforma fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017 (31 ottobre 2025) - Omessa previsione - Violazione della limitazione dell'accesso dei magistrati onorari alle sole funzioni attribuite a giudici singoli - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione istituiscono e disciplinano nell'ambito della magistratura onoraria la nuova figura dei giudici ausiliari d'appello, conferendogli lo status di componenti dei collegi. Esse - che prevedono la nomina di un numero complessivo massimo in origine determinato in 400 giudici ausiliari (art. 63), entro il limite di 40 per ufficio (art. 65), per cinque anni prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, seguendo il procedimento contemplato per la nomina (art. 67), e salva la conferma annuale (art. 71) e la limitazione di cui all'art. 62, fermo restando che i giudici togati costituiscono la maggioranza del collegio, del quale può fare parte un solo giudice ausiliario (art. 68), prevedendo garanzie della loro autonomia e imparzialità (artt. 69 e 70), cosicché essi acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari (art. 72) - violano il parametro evocato, il quale delinea un sistema generale di reclutamento mediante pubblico concorso, come strumentale all'indipendenza della magistratura, non diversamente dalla garanzia dell'inamovibilità (art. 107, primo comma, Cost.), evitando ogni discriminazione, anche di genere, e assicurando la qualificazione tecnico-professionale. Accertata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, si pone, tuttavia, l'esigenza di tener conto dell'innegabile impatto complessivo che la decisione è destinata ad avere sull'ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d'appello, visto l'apporto dei giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimento dell'arretrato del contenzioso civile. Occorre allora che la declaratoria di illegittimità lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale. A tal fine la reductio ad legitimitatem può farsi con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire. Un'analoga prescrizione limitativa è possibile nell'attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma all'esame del Parlamento, così riconoscendo alla disciplina censurata - per l'incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale - una temporanea tollerabilità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 174 del 2012, n. 60 del 2006, n. 103 del 1998, n. 150 del 1993, n. 1 del 1967, n. 99 del 1964, n. 108 del 1962 e n. 33 del 1960; ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999).

L'esercizio - da parte di un magistrato onorario, seppur in via eccezionale e transitoria - di attività giurisdizionale collegiale è compatibile con la prescrizione dell'art. 106, secondo comma, Cost., nei limiti in cui lo svolgimento delle funzioni collegiali avvenga in via eccezionale e temporanea, dovendosi trattare pur sempre di un'assegnazione precaria e occasionale, riferita a singole udienze o singoli processi, al fine di scongiurare il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati.

La funzione della interpretazione ed applicazione della legge richiede il possesso della tecnica giuridica da parte dei giudici togati. (Precedente citato: sentenza n. 76 del 1961).

In generale, a fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato di legittimità costituzionale, è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari - e finanche superiore - livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia. Il bilanciamento di questi valori è stato operato dalla Corte costituzionale in varie pronunce, anche eccezionalmente modulando nel tempo gli effetti della decisione; possibilità questa non preclusa dall'eventualità che, in un giudizio incidentale, una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale di ciò tenga conto, risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo principale, atteso che la rilevanza della questione va valutata, al fine della sua ammissibilità, al momento dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 246 del 2019, n. 10 del 2015, n. 13 del 2004, n. 50 del 1989, n. 266 del 1988 e n. 156 del 1963).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 62  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 63  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 64  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 65  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 66  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 67  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 68  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 69  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 70  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 71  co. 

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 72  co. 

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 106  co. 1

Costituzione  art. 106  co. 2

Altri parametri e norme interposte