Sentenza 520/1987 (ECLI:IT:COST:1987:520)
Massima numero 3809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
3808
Titolo
SENT. 520/87 B. POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTI DIRETTI AD IMPEDIRE ULTERIORI CONSEGUENZE DEL REATO - ADOZIONE DA PARTE DEL PRETORE - ATTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - ESCLUSIONE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 520/87 B. POLIZIA GIUDIZIARIA - ATTI DIRETTI AD IMPEDIRE ULTERIORI CONSEGUENZE DEL REATO - ADOZIONE DA PARTE DEL PRETORE - ATTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - ESCLUSIONE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Allorche` il giudice rimettente abbia gia` adottato (pur sospendendone l'esecuzione) le misure ritenute necessarie ad impedire ulteriori conseguenze del reato, o non possa piu` rinnovarle, nel medesimo processo, per intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione, la questione incidentale di legittimita` costituzionale relativa alle norme che tali misure prevedono difetta del necessario carattere di pregiudizialita` e, come tale, e` inammissibile, essendo gia` intervenuta la decisione ad essa condizionata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 231 e 219 cod.proc.pen., in quanto - in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumita` - limitano il potere del pretore di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori). - cfr., comunque, S.n. 283/1986 (circa i limiti dei poteri del giudice penale rispetto alla p.a. in tema di provvedimenti a tutela della pubblica incolumita`).
Allorche` il giudice rimettente abbia gia` adottato (pur sospendendone l'esecuzione) le misure ritenute necessarie ad impedire ulteriori conseguenze del reato, o non possa piu` rinnovarle, nel medesimo processo, per intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione, la questione incidentale di legittimita` costituzionale relativa alle norme che tali misure prevedono difetta del necessario carattere di pregiudizialita` e, come tale, e` inammissibile, essendo gia` intervenuta la decisione ad essa condizionata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 231 e 219 cod.proc.pen., in quanto - in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumita` - limitano il potere del pretore di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori). - cfr., comunque, S.n. 283/1986 (circa i limiti dei poteri del giudice penale rispetto alla p.a. in tema di provvedimenti a tutela della pubblica incolumita`).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte