Sentenza 522/1987 (ECLI:IT:COST:1987:522)
Massima numero 3929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 522/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - REATO - RITENUTE OPERATE DAL DATORE DI LAVORO SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE PRECEDENTI ALL'1 GENNAIO 1983 - ESTINZIONE DEL REATO - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 522/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - REATO - RITENUTE OPERATE DAL DATORE DI LAVORO SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI - OMESSO VERSAMENTO - REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE PRECEDENTI ALL'1 GENNAIO 1983 - ESTINZIONE DEL REATO - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel conservare l'incriminazione - gia` prevista dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 - per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il legislatore, avendo di mira il risanamento della grave situazione finanziaria dell'I.N.P.S., ha altresi` ricollegato al versamento dei contributi omessi la regolarizzazione che estingue il reato, la` dove si sia verificato, per pregresse situazioni debitorie, relative cioe` a periodi di paga anteriori all'1 febbraio 1983. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25 Cost. - degli artt. 5, 7, 8, rectius dei commi 5, 7, 8 dell'art. 2 del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto la prevista regolarizzazione di posizioni debitorie del datore di lavoro per contributi previdenziali ed assistenziali non versati, eleverebbe a fatti penalmente rilevanti le omissioni antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina).
Nel conservare l'incriminazione - gia` prevista dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 - per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il legislatore, avendo di mira il risanamento della grave situazione finanziaria dell'I.N.P.S., ha altresi` ricollegato al versamento dei contributi omessi la regolarizzazione che estingue il reato, la` dove si sia verificato, per pregresse situazioni debitorie, relative cioe` a periodi di paga anteriori all'1 febbraio 1983. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25 Cost. - degli artt. 5, 7, 8, rectius dei commi 5, 7, 8 dell'art. 2 del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto la prevista regolarizzazione di posizioni debitorie del datore di lavoro per contributi previdenziali ed assistenziali non versati, eleverebbe a fatti penalmente rilevanti le omissioni antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte