Sentenza 524/1987 (ECLI:IT:COST:1987:524)
Massima numero 3806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 524/87. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - MARESCIALLI CON QUALIFICA "CARICA SPECIALE" - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEGLI ISPETTORI - CRITERI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI MARESCIALLI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 524/87. IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - MARESCIALLI CON QUALIFICA "CARICA SPECIALE" - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEGLI ISPETTORI - CRITERI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI MARESCIALLI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di inquadramento del personale gia` di ruolo e nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera e` riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita` al fine di trarre, attraverso una congrua valutazione delle attivita` pregresse del dipendente, elementi utili per giudicare l'attitudine a svolgere funzioni superiori. In particolare, il criterio di inquadramento dei marescialli "carica speciale" nel nuovo ruolo degli ispettori, previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio, non appare irragionevole con riferimento al differente trattamento riservato, sempre ai fini dell'inquadramento, ad altre categorie di marescialli in quanto il legislatore ha tenuto conto della loro pregressa posizione connessa alle particolari modalita` di conseguimento della qualifica (esito favorevole di un particolare esame di idoneita` in materie professionali) e al disimpegno di speciali mansioni. Ne` puo` invocarsi il principio della "omogeneizzazione, desumibile dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego il quale, indipendentemente dalla considerazione della sua operativita` nei riguardi della polizia di Stato, non ha, di per se`, rilievo costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 36, punto X, della legge 1 aprile 1981, n. 121 che, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prevede per i marescialli "carica speciale" un trattamento differenziato rispetto alle altre categorie di marescialli). - v. S. nn. 99/1986 e 81/1983.
In materia di inquadramento del personale gia` di ruolo e nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera e` riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita` al fine di trarre, attraverso una congrua valutazione delle attivita` pregresse del dipendente, elementi utili per giudicare l'attitudine a svolgere funzioni superiori. In particolare, il criterio di inquadramento dei marescialli "carica speciale" nel nuovo ruolo degli ispettori, previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio, non appare irragionevole con riferimento al differente trattamento riservato, sempre ai fini dell'inquadramento, ad altre categorie di marescialli in quanto il legislatore ha tenuto conto della loro pregressa posizione connessa alle particolari modalita` di conseguimento della qualifica (esito favorevole di un particolare esame di idoneita` in materie professionali) e al disimpegno di speciali mansioni. Ne` puo` invocarsi il principio della "omogeneizzazione, desumibile dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983 sul pubblico impiego il quale, indipendentemente dalla considerazione della sua operativita` nei riguardi della polizia di Stato, non ha, di per se`, rilievo costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - dell'art. 36, punto X, della legge 1 aprile 1981, n. 121 che, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prevede per i marescialli "carica speciale" un trattamento differenziato rispetto alle altre categorie di marescialli). - v. S. nn. 99/1986 e 81/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte