Sentenza 525/1987 (ECLI:IT:COST:1987:525)
Massima numero 3896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/11/1987; Decisione del
26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Titolo
SENT. 525/87 B. REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSISTENZA SANITARIA - MODALITA' DI ACQUISTO DI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA PARTE DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE CON CATEGORIE PREDETERMINATE DI CONTRAENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 525/87 B. REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSISTENZA SANITARIA - MODALITA' DI ACQUISTO DI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA PARTE DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE CON CATEGORIE PREDETERMINATE DI CONTRAENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 28 u.c. della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (riforma sanitaria) che prevede l'acquisto diretto della Unita` sanitaria locale, dei suoi presidi e servizi di preparazioni farmaceutiche (di cui al II comma dello stesso articolo) per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari, deroga alla disciplina generale che consente ai produttori di medicinali e ai grossisti la vendita diretta solo alle farmacie, allo scopo di favorire la realizzazione di economie di gestione e un approvviggionamento piu` efficiente e piu` razionale dei medicinali e degli altri beni sanitari. Esso lascia altresi` alla discrezione del legislatore regionale i modi di attuazione di siffatta possibilita` tenendo conto delle esigenze di coordinamento tra l'attivita` delle farmacie comunali e i servizi erogati dalle UU.SS.LL.. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione al principio fondamentale contenuto nell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 8, ultimo comma, della legge Regione Emilia Romagna, approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo, che prevede per la U.S.L. la possibilita` di convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con societa` di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali, al fine di acquisire medicinali, materiale sanitario, nonche` altri beni e servizi).
L'art. 28 u.c. della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (riforma sanitaria) che prevede l'acquisto diretto della Unita` sanitaria locale, dei suoi presidi e servizi di preparazioni farmaceutiche (di cui al II comma dello stesso articolo) per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari, deroga alla disciplina generale che consente ai produttori di medicinali e ai grossisti la vendita diretta solo alle farmacie, allo scopo di favorire la realizzazione di economie di gestione e un approvviggionamento piu` efficiente e piu` razionale dei medicinali e degli altri beni sanitari. Esso lascia altresi` alla discrezione del legislatore regionale i modi di attuazione di siffatta possibilita` tenendo conto delle esigenze di coordinamento tra l'attivita` delle farmacie comunali e i servizi erogati dalle UU.SS.LL.. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione al principio fondamentale contenuto nell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - dell'art. 8, ultimo comma, della legge Regione Emilia Romagna, approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo, che prevede per la U.S.L. la possibilita` di convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con societa` di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali, al fine di acquisire medicinali, materiale sanitario, nonche` altri beni e servizi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte