Sentenza 525/1987 (ECLI:IT:COST:1987:525)
Massima numero 3897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3895  3896


Titolo
SENT. 525/87 C. REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTABILITA' PUBBLICA - MODALITA' DI ACQUISTO DI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA PARTE DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE CON CATEGORIE PREDETERMINATE DI CONTRAENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Lo strumento della convenzione con produttori o grossisti costituiti in aziende comunali, consorziali o con societa` di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali utilizzati dalle UU.SS.LL. per l'acquisto dei beni e dei servizi sanitari, sempre che si dimostri, sulla base di apposita indagine di mercato, piu` conveniente, piu` efficiente e piu` razionale rispetto agli altri strumenti offerti dalla contrattazione ad evidenza pubblica non contrasta con i principi della trattativa privata perche` la sua esperibilita` e` condizionata al miglior perseguimento della stessa finalita` (individuazione del contraente che offra le maggiori garanzie al fine di soddisfare l'interesse dedotto nel negozio nel modo piu` conveniente, piu` efficace e piu` razionale). Nell'ordinamento statale vigente non si rinviene un principio, che, vincolando alla assoluta liberta` di individuazione del contraente, precluda la possibilita` di circoscrivere preventivamente la sfera dei possibili soggetti cui rivolgersi per la stipula di contratti o convenzioni a seguito di trattativa privata. Anche la legge regionale come la normativa statale, puo` porre limitazioni alla sfera dei possibili contraenti "ratione subiecti" se tale previsione si accompagna alla esigenza di garantire un piu` efficiente, piu` razionale e meno costoso funzionamento della amministrazione sanitaria regionale nel suo complesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali della contabilita` pubblica - dell'art. 8, ultimo comma, della legge della Regione Emilia Romagna, approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno successivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte