Sentenza 526/1987 (ECLI:IT:COST:1987:526)
Massima numero 3807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 526/87. I.R.PE.G. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE) - AGEVOLAZIONI - PARTECIPANZE E UNIVERSITA' AGRARIE - RIDUZIONE D'IMPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'agevolazione della riduzione alla meta` dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista per gli enti indicati dall'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1971, n. 601, essendo riferita al reddito complessivo del soggetto tassato, non e` assimilabile, in quanto situazione del tutto eterogenea, all'agevolazione dell'esenzione totale del tributo, stabilita dal precedente art. 5, la quale e`, per contro, applicabile limitatamente alla sola componente del reddito derivante da alcuni immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali, mentre per il residuo reddito anche gli enti ivi indicati soggiacciono alla medesima disciplina delle partecipanze ed universita` agrarie. L'esenzione tributaria ex art. 5 riguarda esclusivamente i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e la sua "ratio" sta nello stretto collegamento tra la qualita` dell'ente istituzionalmente preposto alla soddisfazione degli interessi propri di intere comunita` e la destinazione di quei beni alla immediata soddisfazione dei medesimi interessi. Essa non ricorre rispetto ad altri soggetti pubblici e rispetto agli stessi enti territoriali relativamente ai redditi provenienti dai beni disponibili i quali godono solo della riduzione alla meta` della imposta (art. 6 lett.a). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, lett. d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui prevede la riduzione alla meta` dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativamente alle partecipanze e universita` agrarie mentre esclude, all'art. 5 dello stesso provvedimento , dalla tassazione lo Stato, le province, i comuni e relativi consorzi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte