Sentenza 527/1987 (ECLI:IT:COST:1987:527)
Massima numero 3811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  26/11/1987;  Decisione del  26/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 527/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PROFESSIONISTI - PASSAGGIO DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE A QUELLA SUBORDINATA - POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO LA CASSA DI CATEGORIA - RICONGIUNZIONE CON QUELLA MATURATA PRESSO L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA I.V.S. - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia pensionistica e in un contesto normativo caratterizzato dalla molteplicita` ed eterogeneita` delle disposizioni vigenti che non formano "sistema" ma "regimi" diversificati, non e` ammissibile una estensione automatica a lavoratori autonomi (liberi professionisti) della possibilita` di ricongiungere il periodo assicurativo maturato presso le relative "Casse" previdenziali di categoria con quello maturato nell'assicurazione generale per l'invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti (I.v.s.) presso l'INPS, in caso di passaggio dall'attivita` libero-professionale a quella subordinata e viceversa. La norma di cui si chiede l'estensione ai liberi professionisti formulata con esclusivo riguardo ai lavoratori dipendenti, consente la ricongiunzione di periodi contributivi precedenti con l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, in quanto le due posizioni - quella di provenienza da forme sostitutive o esclusive e quella di confluenza (I.v.s.) - sono strutturate su tecniche contributive sostanzialmente omogenee. Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, in cui permangono ancora aspetti di mutualita` (piu` o meno accentuata), sono invece differenziate, sotto molti aspetti, dalla assicurazione generale obbligatoria INPS, sia per quel che riguarda le contribuzioni che le prestazioni. Il ricongiungimento di posizioni cosi` eterogenee dovrebbe percio` essere necessariamente accompagnato da una articolata disciplina che contemperasse, con la salvaguardia dell'interesse del lavoratore, le esigenze, cosi` dell'organizzazione assicurativa di provenienza come dell'assicurazione generale obbligatoria; ed essendo, in ogni caso, presupposto di esso la individuazione sia del soggetto su cui deve gravare il costo sia della misura di questo. Una siffatta modifica normativa non puo` dunque non impegnare la discrezionalita` del legislatore, coinvolgendo altri organismi previdenziali tutti di natura pubblica, le cui posizioni potrebbero essere adeguatamente vagliate solo nella appropriata sede legislativa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - dell'articolo unico della L. 2 aprile 1958, n. 322). - v.S. n. 133/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte