Ordinanza 531/1987 (ECLI:IT:COST:1987:531)
Massima numero 3817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 531/87. REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 531/87. REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte