Ordinanza 534/1987 (ECLI:IT:COST:1987:534)
Massima numero 3828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 534/87. AMNISTIA - CRITERIO DI APPLICAZIONE - DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE DI CONDANNA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 534/87. AMNISTIA - CRITERIO DI APPLICAZIONE - DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE DI CONDANNA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata nei confronti delle norme che, per la concessione dell'amnistia e dell'indulto fanno riferimento alla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna anziche` al tempo di commissione dei fatti in quanto la Corte ha gia` dichiarato inammissibili identiche questioni perche` implicanti una non consentita richiesta di pronuncia additiva e ritenuto, comunque, non irragionevole, il criterio adottato dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 6, comma terzo, del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 6, comma terzo, del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 che, ai fini della concessione della amnistia, attribuiscono rilevanza alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti anziche` al tempo di commissione dei fatti). - Cfr. sent. n. 141/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata nei confronti delle norme che, per la concessione dell'amnistia e dell'indulto fanno riferimento alla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna anziche` al tempo di commissione dei fatti in quanto la Corte ha gia` dichiarato inammissibili identiche questioni perche` implicanti una non consentita richiesta di pronuncia additiva e ritenuto, comunque, non irragionevole, il criterio adottato dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 6, comma terzo, del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 6, comma terzo, del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 che, ai fini della concessione della amnistia, attribuiscono rilevanza alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti anziche` al tempo di commissione dei fatti). - Cfr. sent. n. 141/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte