Sentenza 42/2021 (ECLI:IT:COST:2021:42)
Massima numero 43697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 19/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disposizioni in materia di organizzazione e personale - Modifica ai limiti di spesa per il personale provinciale appartenente ai comparti autonomie locali e ricerca e scuola per il triennio 2020-2022 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Genericità e oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disposizioni in materia di organizzazione e personale - Modifica ai limiti di spesa per il personale provinciale appartenente ai comparti autonomie locali e ricerca e scuola per il triennio 2020-2022 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Genericità e oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. La questione è formulata in modo generico e assertivo e si limita a prospettare un contenuto lesivo delle norme impugnate in termini solo eventuali e ipotetici. (Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2020, n. 130 del 2020, n. 117 del 2020 e n. 286 del 2019).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 83 del 2018 e n. 261 del 2017).Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
23/12/2019
n. 13
art. 10
co. 1
legge della Provincia autonoma di Trento
23/12/2019
n. 13
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte