Ordinanza 536/1987 (ECLI:IT:COST:1987:536)
Massima numero 3830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 536/87. FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI) - OLII MINERALI, CARBURANTI, COMBUSTIBILI O LUBRIFICANTI - DEPOSITI LIBERI - VERIFICAZIONE DEGLI ORGANI ACCERTATORI - ECCEDENZE INFERIORI O SUPERIORI ALL'1% RISPETTO ALLA QUANTITA' ESTRATTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 536/87. FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI) - OLII MINERALI, CARBURANTI, COMBUSTIBILI O LUBRIFICANTI - DEPOSITI LIBERI - VERIFICAZIONE DEGLI ORGANI ACCERTATORI - ECCEDENZE INFERIORI O SUPERIORI ALL'1% RISPETTO ALLA QUANTITA' ESTRATTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando dall'ordinanza di rimessione risulti una richiesta di decisione manipolativa additiva che, in quanto volta alla modifica del criterio adottato dal legislatore senza nemmeno indicare la soluzione da accogliere, non appare costituzionalmente obbligata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 13, comma secondo, della legge 1 luglio 1957, n. 474 modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962 che prevede come delitto l'eccedenza superiore all'1%, rapportato alla quantita` estratta, verificata dagli organi accertatori nei depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti e quale contravvenzione l'eccedenza inferiore alla suddetta percentuale). - V. S.n. 350/1985.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando dall'ordinanza di rimessione risulti una richiesta di decisione manipolativa additiva che, in quanto volta alla modifica del criterio adottato dal legislatore senza nemmeno indicare la soluzione da accogliere, non appare costituzionalmente obbligata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 13, comma secondo, della legge 1 luglio 1957, n. 474 modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962 che prevede come delitto l'eccedenza superiore all'1%, rapportato alla quantita` estratta, verificata dagli organi accertatori nei depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti e quale contravvenzione l'eccedenza inferiore alla suddetta percentuale). - V. S.n. 350/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte