Ordinanza 538/1987 (ECLI:IT:COST:1987:538)
Massima numero 3832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/11/1987;  Decisione del  27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 538/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, sulla base di scelte economico-sociali, determinare la portata di un'agevolazione tributaria e stabilire il criterio piu` opportuno per la sua applicabilita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - dell'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 nella parte in cui stabilisce che, se in uno dei due anni anteriori alla percezione dei redditi soggetti a tassazione separata non vi sia stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno, e, se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota del dieci per cento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte