Ordinanza 539/1987 (ECLI:IT:COST:1987:539)
Massima numero 3833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/11/1987; Decisione del
27/11/1987
Deposito del 17/12/1987; Pubblicazione in G. U. 30/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 539/87. TRIBUTI IN GENERE - IRREGOLARITA' FORMALI E INFRAZIONI MINORI - IMPOSTE NON DOVUTE IN BASE A SANATORIA EX LEGE - RESTITUZIONE - IMPOSTE PAGATE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI SANATORIA - IRRIPETIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 539/87. TRIBUTI IN GENERE - IRREGOLARITA' FORMALI E INFRAZIONI MINORI - IMPOSTE NON DOVUTE IN BASE A SANATORIA EX LEGE - RESTITUZIONE - IMPOSTE PAGATE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI SANATORIA - IRRIPETIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella regolamentazione delle leggi di sanatoria tributaria, nella specie finalizzata alla realizzazione del miglior funzionamento della riforma tributaria, anche evitando il numeroso contenzioso per cause di minore importanza, e` riconosciuta al legislatore la necessaria discrezionalita` anche per quanto riguarda le somme gia` corrisposte delle quali, non irragionevolmente, viene disposta l'irripetibilita`. Peraltro, le situazioni tributarie gia` esaurite, potendo non essere assimilate a quelle ancora pendenti, giustificano una differente disciplina onde non e` violato il principio di eguaglianza. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 che ai fini della sanatoria di irregolarita` formali e infrazioni minori esclude il rimborso di imposte pagate prima della sua entrata in vigore).
Nella regolamentazione delle leggi di sanatoria tributaria, nella specie finalizzata alla realizzazione del miglior funzionamento della riforma tributaria, anche evitando il numeroso contenzioso per cause di minore importanza, e` riconosciuta al legislatore la necessaria discrezionalita` anche per quanto riguarda le somme gia` corrisposte delle quali, non irragionevolmente, viene disposta l'irripetibilita`. Peraltro, le situazioni tributarie gia` esaurite, potendo non essere assimilate a quelle ancora pendenti, giustificano una differente disciplina onde non e` violato il principio di eguaglianza. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 che ai fini della sanatoria di irregolarita` formali e infrazioni minori esclude il rimborso di imposte pagate prima della sua entrata in vigore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte